STATUTO DELL’ ASSOCIAZIONE CULTURALE

IncontriDiVite

Art.1 – E’ costituita un’Associazione Culturale senza finalità speculative e di lucro denominata: INCONTRIDIVITE, di seguito detta Associazione.

Art.2 – L’Associazione ha sede in Roma (RM).

Art.3 – L’Associazione ha per oggetto: La diffusione della cultura del vino, della sua valorizzazione, della sua conoscenza e del suo valore sociale, nonchè la promozione delle tradizioni, dell’enogastronomia, della storia, dell’immagine dei prodotti enogastronomici. L’Associazione opererà ove verranno a manifestarsi esperienze culturali, ricreative, artistiche, sociali e formative atte a favorire interesse per la conoscenza e diffusiione dei prodotti enogastronomici. Le attività dell’Associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona. In particolare l’Associazione, sia in Italia che all’estero, si propone:

– di promuovere e stimolare la cultura alimentare ed enologica dei prodotti enogastronomici italiani ed esteri, mediante l’organizzazione di manifestazioni culinarie a tema, degustazioni, dibattiti, tavole rotonde, viaggi di studio, corsi di formazione ed aggiornamento sulla storia e la tradizione dei territori di interesse enogastronomico, feste, mostre, fiere, e qulunque altra iniziativa tendente ad aumentare la conoscenza della cultura enogatronomica;

– di sollecitare e promuovere la socialità e la conoscenza della produzione enologica anche mediante l’organizzazione di percorsi/gite turistico/gastronomiche alla scoperta di siti/luoghi, valorizzando le attrattive naturalistiche, storiche, culturali ed ambientali presenti sui Territori di interesse enogastronomico;

– di attivare iniziative culturali nonchè promuovere, organizzare e/o gestire corsi didattici enologici e culinari, anche in collaborazione con altre Associazioni, Enti, e/o Scuole, nella sfera dell’aggregazione sociale e del tempo libero, per contribuire al miglioramento della persona e della qulità della vita;

– instaurare relazionicollaborative con cuochi, somelier, conferenzieri, esperti o altro personale specializzato estraneo all’Associazione per il compimento degli obiettivi statutari;

– di organizzare o partecipare a manifestazioni ed eventi culturali mediante convegni, conferenze, dibattiti, seminari, lezioni, momenti informali di incontro, nonchè attività editoriali mediante concorsi e pubblicazioni di vario genere;

– di svolgere qualsiasi altra attività o servizio che si rivelasse utile a promuovere e a diffondere la cultura enogastronomica;

– di svolgere attività di studio e di ricerca per il perseguimenti degli scopi sociali;

– di pubblicare ateriale promozionale e divulgativo atto alla maggiore diffusione della conoscenza dell’Associazione;

– di compiere ogni altra operazione necessaria o utile al raggiungimento degli scopi associativi.

In via sussidiaria e non prevalente l’associazione potrà svoogere anche attività commerciali finalizzare al raggiungimento degli scopi associativi.

L’Associazione potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi fissati nel presente Statuto, nonchè compiere tutti gli atti necessariod utili alla realizzazione degli scopi fissati o comunque attinenti ai medesimi. Infine, l’Associazione per lo svolgimenti della propria attività potrà anche stipulare convenzioni con lo Stato, le Regioni, gli Enti Locali e gli altri Enti Pubblici e/o priati ed aderire ad organismi o federazioni impegnate, con analoghe finalità, in attività di intervento sociale o culturale.

Art.4 – La durata dell’Associazioneviene stabilita a tempo indeterminato.

Art.5 – gli associati si distinguono in:

  • Associati fondatori;
  • Associati ordinari;
  • Associati sostenitori;
  • Associati onorari.

Sono associati fondatori coloro che risultano dall’Atto Costitutivo dell’Associazione, costituiscono l?Associazione sottoscrivendo l’Atto Costitutivo.

Sono associati ordinari le persone che, avendo compiuto la maggiore età, inoltrino domanda scritta d’ammissione all’Associazione, possono anche essere ammessi quali associati ordinari i minori di età, dietro richiesta scritta dalla parte dei genitori o da chi ne faccia le veci. L’iscrizione è subordinata ed ha effetto a decorrere dalla data della delibera di accettazione dell’organo amministrativo.

Sono associati sostenitori le persone fisiche, gli enti pubblici e privati, altre associazioni, società di qualsiasi natura che si impegnano a sostenere finanziariamente le attività del sodalizio. L’iscrizione è subordinata ed ha effetto a decorrere dalla data della delibera di accettazione dell’organo amministrativo.

Sono associati onorari le persone fisiche che, per le loro specifiche qualità personali, siano riconosciuti tali dagli organi del sodalizio, eletti dall’Assemblea dell’Associazione su proposta degli associati fondatori. L’iscrizione è subordinata ed ha effetto a decorrere dalla data della delibera dell’Assemblea degli Associati.

Gli Associati cessano di appartenere all’Associazione per:

  • recesso, da comunicarsi per iscritto nella forma atta a renderne certa la conoscenza all’organoamministrativo ed ha effetto con lo scaderedell’anno in corso, purchè comunicato con anticipo di almeno tre mesi;
  • mancanza di uno dei presupposti personali per cui l’Associato è stato ammesso;
  • decesso;
  • delibera di esclusione dell’Assemblea.

Art.6 – Sono considerate cause di esclusione dell’Associato:

  • indisciplina ed indegnità da chiunque accertate;
  • la morosità nei pagamenti associativi; viene considerato moroso l’Associato che essendo stato invitato per iscritto almeno due volte a mettersi in regola con i pagamenti delle quote associative e dei contributi, non vi abbia provveduto.

Art.7 – Gli Associati hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare direttamente o per delega, a svolgere il lavoro eventualmente e preventivamente concordato, a recedere dall’Associazione. Gli Associati sono obbligati a rispettare le norme del presente statuto, a versare le quote associative e i contributi nel valore fissato dall’Assemblea e a prestare il lavoro eventualmente e preventivamente concordato.

Art.8 – Sono organi dell’Associazione:

  • l’Assemblea;
  • Il Consiglio di Amministrazione.

Art.9 – L’Assemblea è costituita da tutti gli associati. Essa si riunisce, in via ordinaria, almeno una volta all’anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio per l’approvazione del bilancio e per la determinazione delle quote associative e ogni qual volta l’organo amministrativo lo ritenga opportuno.

L’assemblea straordinaria è convocata per le deliberazioni di sua competenza ogni qual volta l’organo aministrativo lo ritenga opportuno.

Le riunioni sono convocate dal Presidente del Consiglio di Amministrazione mediante affissione della sede legae dell’avviso di convocazione con predisposizione dell’ordine del giorno ndicante gli argomenti da tratatre, il giorno, il luogo e l’ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e potranno svolgersi anche in luogo diverso dalla sede dell’Associazione urchè in Italia.

Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati.

Le deliberazioni dell’Assemblea, in secodna convocazione, sono prese a maggioranza dei voti qualunque sia il numero degli intervenuti.

Nelle deliberazioni che riguardano la sua responsabiltà, il Consigliere di Amministrazione nn ha diritto di voto.

Per modificare l’atto costitutivo e lo statuto, occorrono la presenza si almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministazione o dall’Amministratore Unico o, in mancanza, dalla persona designata dall’Assemblea stessa e nomina un segretario.

Il Presidente dell’Assemblea constata la regolarità delle deleghe ed il diritto ad intervenire all’Assemblea. L’associato non può farsi rappresentare nelle assemblee se non da un altro associato. Ciascun associato non può rappresentare più di cinque associati.

Delle riunioni dell’Assemblea viene redatto verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art.10 – L’Associazione è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da quattro mebri, con eleggibilità libera.

La nomina degli Amministratori, previa determinazione del loro numero, spetta all’Assemblea la quale può deliberare anche il rimborso delle spese.

Gli amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

All’Amministratore Unico o al Consiglio di Amministrazione sono conferiti i più ampi e illimitati poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione essendo di competenza loro ciò che per legge o per statuto non è è espressamente riservato alla competenza dell’Assemblea degli Associati.

L’Amministratore Unico od il Consiglio di Amministrazione potrà, quindi, tra l’altro:

  1. sottoscrivere vaglia cambiari per qualsiasi importo in nome e per conto dell’Associazionee che obblighino la medesima verso terzi, accendere conti correnti anche di corrispondenza, emettere assegni per qualsiasi importo con utilizzo delle linee di credito costituenti gli affidamenti bancari concessi dall’Associazione, girare e scontare tratte, accettate ed autorizzate, sia emesse dall’Associazione su terzi che girate all’Associazione da terzi, qualsiasi altro titolo all’ordine;
  2. transigere giudizi in corso o dainstaurarsi esperendo il tentativo di conciliazione delle controversie civili e commerciali di cui al D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28 e successive modificazioni ed integrazioni, in via residuale e solo ed esclusivamente nel caso in cui il tentativo di conciliazione esperito non si conlcuda con un accordo, copromettere i medesimi ad arbitrato;
  3. richiedere qualsiasi operazione di credito o di finanziamento, porre in essere qualsiasi operazione finanziaria, straordinaria o a medio termine presso banche, aziende di credito, istitutidi diritto pubblico, uffici postali, cassa depositi e prestiti, ufficio del debito pubblico, tesorerie provinciali, qualsiasi altro ente pubblico e priato;
  4. riscuotere, rilasciandone quietanza, qualsiasi somma, titolo di credito o equipollente presso banche, istituti di credito, uffici pubblici, uffici postali, ministeri, ed enti pubblici o privati, con esonero da ogni e qualsiasi responsabilità degli uffici pagatori per la operazione effettuata in virtù e dipendenza dei poteri conferiti con il presente statuto.
  5. l’organo amministrativo dovrà, inoltre, predisporre il regolamento interno dell’Associazione e sottoporlo all’approvazione dell’Assemblea degli Associati entro un anno dalla costituzione dell’Associazione stessa. Successivamente sarà compito dell’organo amministrativo predisporre tutte quelle modifiche al regolamento che reputerà opportuno per il miglior funzionamento dell’Associazione e sottoporre le modifiche proposte all’approvazione dell’Assemblea degli Associati.

Art.11 – LA firma sociale e la rappresentanza dell’Associazione spettano all’Aministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione; la firma sociale e la rappresentanza spettano pure a quegli altri amministratori ai quali siano stati delegati determinati poteri dal Consiglio e nei limiti dei poteri delegati.

Art.12 – Il patrimonio dell’Associazione è costituito:

  1. dal fondo di dotazione iniziale indicato nell’Atto Costitutivo;
  2. dai contributi, dalle donazioni, dalle eredità, dai legati, dai lasciti, dalle liberalità e dagli introiti di qualsiasi genere non destinati espressamente dal dante caausa alle spese di esercizio;
  3. dagli avanzi di gestione risultanti dai bilanci annuali, qualora l’organo aministrativo ne abbia deliberato la destinazione a patrimonio.

Art.13 – Per il funzionamento e per il conseguimento dei suoi fini, l’Associazione dispone delle seguenti entrate:

  1. proventi delle sue attività;
  2. redditi derivanti dall’impiego del patrimonio;
  3. contributi, donazioni, eredità, legati, lasciti, liberalità e introiti di qualsiasi genere espressamente destinati dal dante causa alle spese di esercizio;
  4. quote associative;
  5. avanzi di gestione risultanti dai bilanci annuali, qualora l’organo amministrativo non ne abbia deliberato la destinazione a patrimonio.

I redditi dell’Associazione possono essere utilizzati esclusivamente per l’attuazione dei fini istituzionali.

I fondi sono depositati presso l’istituto di credito scelto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Art.14 – La quota associativa a carico degli associati è determinata dall’Assemblea. Le quote associative si distinguono in ordinarie e staordinarie:

  • la quota associativa ordinaria è annuale, non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di associato. Gli associati non in regola con il pagamento delle quote associative ordinarie non possono partecipare alle riunioni dell’assemblea né prendere parte alle attività dell’Associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche associative.
  • la quota associative è straordinaria quando iene determinata una tantum.

Art.15 – Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. L’organo amministrativo provvede entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio alla redazione del bilancio da sotoporre all’approvazione dell’Assemblea.

Art.16 – lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea straordinaria degli associati su proposta dell’organo amministrativo.

Sono considerate cause di scioglimento dell’Associazione, oltre quelle previste dal codice civile:

  • La riduzione del numero di associati a eno di quattro;
  • La delibera assembleare di scioglimento;
  • La dichiarazione di nullità del contratto associativo.

Nel caso di sciogliemento dell’Associazione, per qualsiasi causa, l’Assemblea degli associati deciderà la liquidazione dell’Associazione nominando un liquidatore.

Art.17 – L’Associazione si impegna a fare propri gli obblighi e i divieti di seguito riportati necessari al rispetto dei parametri e dei vincoli previsti dal D.Lgs n. 460/97 che permettono di fruire delle agevolazioni di cui all’art. 148 comma 3 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e dell’art. 4 comma 4 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633:

  1. divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge:
  2. obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 663 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
  3. sisciplina uniforme del rapporto associativo  e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o patecipanti maggiori d’età il diritto di voto per l’approvazione e le odificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione;
  4. obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statuarie;
  5. eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo, sovranità dell’assemblea dei soci, associati o partecipanti e criteri di loro ammissione ed esclusione, criteru e idonee forme di pubblicità delle conocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1° gennaio 1997, preveda tale modalità di voto e semprechè le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prove di organizzazione a livello locale;
  6. intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezzione dei trasferimenti a causa di orte e non rivalutabilità della stessa.

Art.18 – Per quanto non previsto nel prsente statuto valgono le norme previste dalla legge

Roma, 16.04.2015